tratto da Wikipedia
Il diritto d’autore considera fotografie ai fini della tutela relativa “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute col procedimento fotografico o con processo analogo”.
Spetta al fotografo, salvo deroghe relative ai ritratti fotografici, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e vendita. Tuttavia se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto d’impiego o di lavoro, il diritto esclusivo spetta al datore di lavoro. La durata del diritto sulla fotografia è di venti anni.
Il diritto tutela anche la privacy del soggetto fotografato. Infatti, è permessa Continue Reading



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